DANNEGGIAMENTO - Cass. pen. Sez. II, 19-10-2017, n. 52953

Il delitto di fraudolento danneggiamento, od occultamento, della cosa assicurata (art. 642 c.p.) deve ritenersi consumato nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione o il fraudolento occultamento della cosa assicurata trattandosi, quindi, di reato "[...] a consumazione anticipata" che, in quanto tale, non richiede, per la sua integrazione, il conseguimento effettivo di un vantaggio ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo.Cass. pen. Sez. II, 19-10-2017, n. 52953

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